Difetto di legittimazione
In linea generale, si può affermare che, al ricorrente, viene attribuita la qualità di parte, quando propone ricorso nanti la Commissione Tributaria, mentre, al resistente, viene attribuita tale qualità, in quanto è destinatario della domanda contenuta nel ricorso e della sentenza relativa. Conseguentemente, la legittimazione ad agire è attribuita al titolare della posizione giuridica soggettiva, per la quale si chiede la tutela giurisdizionale, mentre, il resistente è legittimato, in quanto, nei suoi confronti, si è instaurato il processo tributario, che si conclude con un provvedimento giurisdizionale richiesto dallo stesso soggetto legittimato ad agire. Questi soggetti, che assumono la denominazione di parte e controparte, saranno oggetto di un approfondito esame nell’immediato proseguo della trattazione.Nel processo tributario il tema delle parti, della relativa assistenza e della rappresentanza, è fra quelli che hanno sollevato maggiore interesse e perplessità, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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In linea generale, si può affermare che, al ricorrente, viene attribuita la qualità di parte, quando propone ricorso nanti la Commissione Tributaria, mentre, al resistente, viene attribuita tale qualità, in quanto è destinatario della domanda contenuta nel ricorso e della sentenza relativa. Conseguentemente, la legittimazione ad agire è attribuita al titolare della posizione giuridica soggettiva, per la quale si chiede la tutela giurisdizionale, mentre, il resistente è legittimato, in quanto, nei suoi confronti, si è instaurato il processo tributario, che si conclude con un provvedimento giurisdizionale richiesto dallo stesso soggetto legittimato ad agire. Questi soggetti, che assumono la denominazione di parte e controparte, saranno oggetto di un approfondito esame nell’immediato proseguo della trattazione.Nel processo tributario il tema delle parti, della relativa assistenza e della rappresentanza, è fra quelli che hanno sollevato maggiore interesse e perplessità, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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In linea generale, si può affermare che, al ricorrente, viene attribuita la qualità di parte, quando propone ricorso nanti la Commissione Tributaria, mentre, al resistente, viene attribuita tale qualità, in quanto è destinatario della domanda contenuta nel ricorso e della sentenza relativa. Conseguentemente, la legittimazione ad agire è attribuita al titolare della posizione giuridica soggettiva, per la quale si chiede la tutela giurisdizionale, mentre, il resistente è legittimato, in quanto, nei suoi confronti, si è instaurato il processo tributario, che si conclude con un provvedimento giurisdizionale richiesto dallo stesso soggetto legittimato ad agire. Questi soggetti, che assumono la denominazione di parte e controparte, saranno oggetto di un approfondito esame nell’immediato proseguo della trattazione.Nel processo tributario il tema delle parti, della relativa assistenza e della rappresentanza, è fra quelli che hanno sollevato maggiore interesse e perplessità, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Product Details

ISBN-13: 9788827813782
Publisher: Youcanprint
Publication date: 04/12/2018
Sold by: StreetLib SRL
Format: eBook
File size: 353 KB
Language: Italian
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